Art. 209. Prescrizione.

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota1] .


 [Nota1]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.