Art. 209. Prescrizione.
1. La prescrizione
del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28
della legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota1].
[Nota1]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.